1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o cose presso le sedi sia degli organismi informativi sia dell'Autorità nazionale per la sicurezza, l'autorità giudiziaria indica, nel modo più specifico possibile, nell'ordine di esibizione il documento, l'atto o la cosa oggetto della richiesta.
2. L'autorità giudiziaria, salvo casi di assoluta impossibilità, procede personalmente sul posto all'esame della documentazione e acquisisce agli atti quella strettamente indispensabile. Nell'espletamento di tale attività può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3. Quando ha motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti sono inconferenti o incompleti, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione e a sequestro, informando il Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza affinché un suo delegato possa assistere alle operazioni.
4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, atto o cosa, originati da un organismo informativo estero, trasmessi con vincolo di non divulgazione, la consegna immediata è sospesa e il documento, atto o cosa sono trasmessi immediatamente al Vice Ministro delle informazioni per la sicurezza affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni.
5. Quando devono essere acquisiti documenti, atti o cose in originale o in copia per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, la consegna immediata è sospesa, il documento, l'atto o la cosa sono sigillati in appositi contenitori e sono trasmessi prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. Nelle ipotesi previste al comma 5, entro sessanta giorni il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione